Svolgimento diretto dei compiti di RSPP da parte del datore di lavoro
Il datore di lavoro, in alternativa alla nomina di un Responsabile del Servizio (RSPP), ai sensi dell’art. 34
del D.Lgs 81/2008, può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, nei casi previsti dall’Allegato II del D.Lgs 81/2008, ovvero nelle:
• Aziende artigiane e industriali fino a 30 addetti1
• Aziende agricole e zootecniche fino a 10 addetti2
• Aziende della pesca fino a 20 addetti
• Altre aziende fino a 200 addetti
Il corso è strutturato in due giornate consecutive (8 ore cad.) dove vengono trattati i seguenti
argomenti:
a) il quadro normativo in materia di sicurezza dei lavoratori e la responsabilità civile e penale
b) gli organi di vigilanza e di controlli nei rapporti con le aziende
c) la tutela assicurativa, le statistiche ed il registro degli infortuni
d) i rapporti con i rappresentanti dei lavoratori
e) appalti, lavoro autonomo e sicurezza
f) la valutazione dei rischi
g) i principali tipi di rischio e le relative misure tecniche, organizzative e procedurali di sicurezza
h) i dispositivi di protezione individuale
i) la prevenzione incendi ed i piani di emergenza
j) la prevenzione sanitaria
k) l'informazione e la formazione dei lavoratori
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Note
1. Escluse le aziende industriali di cui all' art. 1 decreto del Presidente della Repubblica
7 maggio 1988, n. 175, e successive modifiche, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica ai sensi degli artt. 4 e 6 del decreto stesso, le centrali termoelettriche, gli impianti ed i laboratori nucleari, le aziende estrattive ed altre attività minerarie, le aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, le strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private.
2. Assunti a tempo indeterminato
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